STATUTO E REGOLAMENTO

 

STATUTO DEL CLUB " AMICI DELLA TERRA DELL'ALTO GARDA E LEDRO"

(approvato nell'Assemblea del 2.3.2000 e modificato nell'Assemblea del 5.4.2000, nell'Assemblea del 19.9.2008 e nell'Assemblea del 12.11.2020)

 

Art. 1

 

1. E' costituita una associazione ambientalista non a scopo di lucro denominata "Amici della Terra / Club dell'Alto Garda e Ledro ONLUS".

L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione aderisce, con rapporto federativo, ad "Amici della Terra - Italia" costituendone sezione periferica nell'ambito territoriale del Comprensorio dell'Alto Garda e Ledro nella Provincia di Trento comprendente i comuni di: Arco,  Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno.

L'associazione aderisce, con rapporto federativo, ad "Amici della Terra - Italia" costituendone sezione periferica nell'ambito territoriale del Comprensorio dell'Alto Garda e Ledro nella Provincia di Trento comprendente i comuni di: Arco,  Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno.

2. Il logo dell'associazione "Amici della Terra / Club dell'Alto Garda e Ledro" è quello degli "Amici della Terra Italia", con l’aggiunta della scritta “Club Alto Garda e Ledro”.

3. La sede dell'associazione è a Riva del Garda (TN).

4. L'associazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale, concorrendo a: tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente; garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura; tutelare le specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato.

5. Vi è il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate al comma 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 2

 

1. L'associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo, attività di volontariato.

2. Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione si propone inoltre di:

a) acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale del Club;

b) organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;

c) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

d) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell'associazione, con strumenti propri o di terzi;

e) garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;

f) organizzare in Italia e all'estero campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;

g) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

4. L'associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente.

 

Art. 3

 

1. Può iscriversi all'associazione chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto e versi la quota sociale. L'associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.

2. L'associazione comprende diverse categorie di soci, come stabilito dagli Organi nazionali:

- soci ordinari;

- soci sostenitori;

- soci benemeriti;

- soci giovani.

Tali categorie sono qui considerate in modo indicativo, e possono essere cambiate dagli Organi Nazionali.

3. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 7 relativo ai soci benemeriti, è annuale ed è deliberata dal Consiglio Nazionale.

4. L'iscrizione all'associazione è a tempo indeterminato.

5. La condizione di socio si perde per recesso dichiarato o a seguito del mancato pagamento della quota sociale.

6. I soci ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale.

7. I soci benemeriti versano una tantum una somma deliberata dal Consiglio Nazionale o fanno donazioni al Club per un valore equivalente.

8. I soci giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota deliberata dal Consiglio Nazionale e non hanno diritto di voto nelle assemblee. Nell'ambito di questa categoria, è prevista una quota cumulativa per le classi scolastiche.

9. Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative dell'associazione, sono iscritti nella lista degli aderenti all'associazione e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

10. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.

11. L'associazione può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche, anche non italiani, in qualsiasi forma associativa.

 

Art. 4

 

1. I proventi dell'associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti.

 

2. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Vi è l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

 

Art. 5

 

Gli organi del Club "Amici della Terra dell'Alto Garda e Ledro" sono: l'Assemblea dei Soci e il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere/a, il Consiglio Direttivo, il Segretario.

 

Art. 6

 

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale o da loro delegati mediante delega scritta. Vi partecipano anche i soci non maggiorenni con la facoltà di partecipare al dibattito, ma senza diritto di voto. Vi possono partecipare, come uditori senza diritto di parola, anche i simpatizzanti e chiunque altro lo voglia, con l'assenso implicito della maggioranza dei soci presenti. Il Presidente ha facoltà di concedere loro la parola, su richiesta.

E' stabilita quindi una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, come da DLG 460/97 sez. II, art. 10, comma 1, lettera h, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da un suo delegato, o da almeno 1/3 dei soci, almeno una volta l'anno, anche in forma di videoconferenza; in quest’ultimo caso anche le votazioni previste con voto segreto potranno essere svolte in modo palese.

3. L'Assemblea prende tutte le decisioni riguardanti la vita dell'associazione a maggioranza semplice dei soci presenti e con voto palese; in caso di parità, il voto del Presidente ha validità doppia; il voto a scrutinio segreto può sempre essere richiesto da chiunque degli aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea è l'unico organo abilitato ad approvare modifiche o aggiunte allo Statuto e al Regolamento dell'associazione, in prima convocazione dalla maggioranza semplice degli iscritti; in seconda convocazione con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

5. L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Art. 7

 

1. Il/la Presidente rappresenta giuridicamente, con facoltà di delega, l'associazione, e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Ha facoltà di delega al/alla Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, a qualsiasi altro socio maggiorenne.

2. In caso di impedimento temporaneo o assenza del/della Presidente i poteri sono esercitati, su delega, dal/dalla Vice Presidente.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il/la Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni e convoca entro 3 mesi l'Assemblea, che provvederà ad eleggere un nuovo Presidente con le medesime modalità.

3. Il/la Presidente può anche essere sfiduciato dall'assemblea prima del termine del suo mandato, con voto segreto di almeno i 2/3 degli iscritti con diritto di voto.

 

Art. 8

 

1. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti il Vice Presidente, di durata triennale e rieleggibile.

2. Il/la Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo in ogni sede.

3. Anche il/la Vice Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea prima del termine del suo mandato, con voto segreto di almeno i 2/3 degli iscritti con diritto di voto.

 

Art. 9

 

1. L'Assemblea può nominare, se lo ritiene opportuno, con le stesse modalità e contestualmente alla nomina di Presidente e Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e uno o più Revisori dei Conti, che decadono quando scade il mandato del Presidente.

2. Il Segretario convoca gli iscritti con le modalità che ritiene opportune, d'intesa con il/la Presidente; redige di ogni Assemblea un verbale con le decisioni assunte; spedisce i documenti, le note ufficiali, le prese di posizione del Club a quanti l'Assemblea ritenga opportuno (organi di stampa, associazioni, privati ecc.).

3. Il Tesoriere incassa le quote sociali ed altri possibili contributi ed effettua le spese deliberate dall'Assemblea e dal/dalla Presidente; cura le scritture contabili del Club, che sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea ed al controllo dei Revisori dei Conti, se nominati.

4. I Revisori dei Conti possono non essere iscritti all'associazione.

5. E' facoltà dell'Assemblea nominare un Consiglio Direttivo che comprenda, oltre al/alla Presidente e al/alla Vice Presidente, almeno altri 3 soci da eleggere a maggioranza semplice e scrutinio segreto.

I compiti del Consiglio Direttivo sono assegnati direttamente dall'Assemblea, che ne controlla e regolamenta l'attività, con facoltà anche di revocarne la nomina.

6. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo alle loro funzioni, le figure sopra nominate devono essere rielette dall'Assemblea.

Anch'esse possono essere sfiduciate dall'Assemblea prima del termine del mandato, con voto segreto di almeno i 2/3 degli iscritti.

 

Art. 10

 

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con i due terzi dei voti, che delibera anche a chi destinare eventuali attivi presenti o la ripartizione delle passività.

2. Vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Lo scioglimento può anche essere deliberato dalla Direzione Nazionale, in caso di manifesta inattività di almeno 2 anni (assenza di Assemblee, delibere, iniziative di qualsiasi genere): in questo caso eventuali residui attivi di gestione vanno assegnati alla Sede Nazionale degli Amici della Terra.

 

Art. 11

 

Il presente Statuto è adottato nel pieno rispetto dello statuto nazionale e dei Regolamenti approvati dagli organi nazionali degli "Amici della Terra - Italia", ai quali si rimanda per quanto non previsto da esso.

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CLUB "AMICI DELLA TERRA DELL'ALTO GARDA E LEDRO"

(approvato nell'Assemblea del 2.3.2000, modificato nell'Assemblea del 5.4.2000, nell’Assemblea del 19.9.2008 e nell'Assemblea del 12.11.2020)

 

Art. 1

 

È costituita una associazione ambientalista non a scopo di lucro denominata "Amici della Terra / Club dell’Alto Garda e Ledro ONLUS".

L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 2

 

L’associazione aderisce, con rapporto federativo, ad “Amici della Terra - Italia” costituendone sezione periferica nell’ambito territoriale del Comprensorio dell’Alto Garda e Ledro nella Provincia di Trento comprendente i comuni di: Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno.

 

Art. 3

 

Il Club "Amici della Terra dell'Alto Garda e Ledro" raccoglie direttamente le iscrizioni dei soci, su delega della Direzione Nazionale, trattenendo metà della quota sociale e spedendo l'altra metà, insieme con i nominativi degli iscritti, alla Direzione Nazionale.

 

Art. 4

 

Il Club "Amici della Terra dell'Alto Garda e Ledro" ha completa autonomia decisionale, oltre che giuridica e fiscale, nell'ambito degli scopi previsti dall'Art. 3 dello Statuto Nazionale.

 

Art. 5

 

Gli organi del Club "Amici della Terra dell'Alto Garda e Ledro" sono: l'Assemblea dei Soci e il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere/a, il Consiglio Direttivo, il Segretario.

 

Art. 6

 

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale o da loro delegati mediante delega scritta. Vi partecipano anche i soci non maggiorenni con la facoltà di partecipare al dibattito, ma senza diritto di voto. Vi possono partecipare, come uditori senza diritto di parola, anche i simpatizzanti e chiunque altro lo voglia, con l'assenso implicito della maggioranza dei soci presenti. Il Presidente ha facoltà di concedere loro la parola, su richiesta.

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da un suo delegato, o da almeno 1/3 dei soci, almeno una volta l'anno.

3. L'Assemblea prende tutte le decisioni riguardanti la vita dell’associazione a maggioranza semplice dei soci presenti e con voto palese; in caso di parità, il voto del Presidente ha validità doppia; il voto a scrutinio segreto può sempre essere richiesto da chiunque degli aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea è l'unico organo abilitato ad approvare modifiche o aggiunte allo Statuto e al Regolamento dell’associazione, in prima convocazione dalla maggioranza semplice degli iscritti; in seconda convocazione con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

5. L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Art. 7

 

1. Il/la Presidente rappresenta giuridicamente, con facoltà di delega, l’associazione, e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Ha facoltà di delega al/alla Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, a qualsiasi altro socio maggiorenne.

2. In caso di impedimento temporaneo o assenza del/della Presidente i poteri sono esercitati, su delega, dal/dalla Vice Presidente.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il/la Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni e convoca entro 3 mesi l'Assemblea, che provvederà ad eleggere un/una nuovo/a Presidente con le medesime modalità.

3. Il/la Presidente può anche essere sfiduciato dall'assemblea prima del termine del suo mandato, con voto segreto di almeno i 2/3 degli iscritti con diritto di voto.

 

Art. 8

 

1. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti il/la Vice Presidente, di durata triennale e rieleggibile.

2. Il/la Vice Presidente può essere delegato dal/dalla Presidente a rappresentarlo in ogni sede.

3. Anche il/la Vice Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea prima del termine del suo mandato, con voto segreto di almeno i 2/3 degli iscritti con diritto di voto.

 

Art. 9

 

1. L'Assemblea può nominare, se lo ritiene opportuno, con le stesse modalità e contestualmente alla nomina di Presidente e Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e uno o più Revisori dei Conti, che decadono quando scade il mandato del Presidente.

2. Il Segretario convoca gli iscritti con le modalità che ritiene opportune, d'intesa con il/la Presidente; redige di ogni Assemblea un verbale con le decisioni assunte; spedisce i documenti, le note ufficiali, le prese di posizione del Club a quanti l'Assemblea ritiene opportuno (organi di stampa, associazioni, privati ecc.).

3. Il Tesoriere incassa le quote sociali ed altri possibili contributi ed effettua le spese deliberate dall'Assemblea e dal Presidente; cura le scritture contabili del Club, che sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea ed al controllo dei Revisori dei Conti, se nominati.

4. I Revisori dei Conti possono non essere iscritti all’associazione.

5. E’ facoltà dell’Assemblea nominare un Consiglio Direttivo che comprenda, oltre al/alla Presidente e al/alla Vice Presidente, almeno altri 3 soci da eleggere a maggioranza semplice e scrutinio segreto.

I compiti del Consiglio Direttivo sono assegnati direttamente dall’Assemblea, che ne controlla e regolamenta l’attività, con facoltà anche di revocarne la nomina.

6. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo alle loro funzioni, le figure sopra nominate devono essere rielette dall'Assemblea.

Anch'esse possono essere sfiduciate dall'Assemblea prima del termine del mandato, con voto segreto di almeno i 2/3 degli iscritti.

 

Art. 10

 

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea con i due terzi dei voti, che delibera anche a chi destinare eventuali attivi presenti o la ripartizione delle passività.

2. Vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Lo scioglimento può anche essere deliberato dalla Direzione Nazionale, in caso di manifesta inattività di almeno 2 anni (assenza di Assemblee, delibere, iniziative di qualsiasi genere): in questo caso eventuali residui attivi di gestione vanno assegnati alla Sede Nazionale degli Amici della Terra.